Pagamenti relativi al 5 per mille dell'IRPEF in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Per ragioni organizzative, al fine di consentire il più efficiente ed efficace svolgimento delle attività di competenza, si comunica che qualsiasi richiesta di informazione concernente la materia del cinque per mille dell'irpef alle A.S.D., dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it.
Chiarimenti sulla tempistica del procedimento relativo all'erogazione del 5 per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche (DPCM 23 aprile 2010).
Anno precedente alla dichiarazione IRPEF (1°):
- l’associazione sportiva che intende partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef si iscrive negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate;
- ’associazione invia al CONI regionale la documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all'inclusione negli elenchi dell’Agenzia;
- la struttura territoriale del CONI verifica la documentazione ricevuta ed invia le risultanze agli organi nazionali del Comitato;
- il CONI trasmette all'Agenzia delle Entrate l’elenco nazionale delle associazioni ammesse al riparto e quello delle escluse.
Anno della dichiarazione IRPEF (2°):
- i contribuenti, effettuando la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente, indicano a quale associazione sportiva, tra quelle incluse negli elenchi, intendono destinare il 5X1000 dell’Irpef;
- l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulle dichiarazioni fiscali e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ammontare complessivo delle somme spettanti ai beneficiari;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna gli stanziamenti alle singole Amministrazioni dello Stato competenti alla corresponsione del 5 per mille dell’Irpef.
Anno successivo alla dichiarazione IRPEF (3°):
- l'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi dei soggetti beneficiari con l’indicazione delle somme spettanti a ciascuno;
- l'Ufficio per lo Sport al fine di provvedere all'erogazione dei contributi alle associazioni sportive, richiede loro il codice iban e un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio, ai sensi dall’art. 11, co 5, del DPCM 23 aprile 2010.
- verificata la documentazione, l'Ufficio per lo Sport eroga i contributi assegnati a ciascun beneficiario ovvero, se del caso, formula richieste istruttorie ai fini del successivo pagamento.